La Società Agricola F.V., con sede in Licata aveva presentato una domanda per il finanziamento della specifica misura prevista dal bando per il mantenimento dell’agricoltura biologica del PSR Sicilia 2014-2020, per l’annualità 2015.
L’istanza era stata esaminata e approvata dal Dipartimento dell’Agricoltura dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura. La società licatese , confidando nella legittima convinzione di poter contare sull’aiuto economico previsto dalla predetta misura, effettuò quindi cospicui investimenti per opere di miglioramento fondiario e successivamente presentò richiesta di finanziamento anche per le annualità 2016-2017-2018.
Tuttavia, nel 2019, a distanza di più di tre anni dall’avvio del progetto, la competente Unità operativa del Dipartimento dell’Agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, in ragione di una ritenuta discordanza tra la consistenza zootecnica dichiarata dalla società agricola F.V. e quella risultante dalla banca dati nazionale, ha respinto tutte le domande presentate dalla società e ne ha disposto l’archiviazione.
In particolare, la discrepanza rilevata dall’amministrazione regionale era relativa alla presenza di tre asinelli non dichiarati nella domanda di finanziamento. Pertanto, avverso il predetto provvedimento di archiviazione la Società agricola F.V., con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Palermo. In particolare, il difensore in primo luogo censurava la violazione delle garanzie partecipative e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto l’Amministrazione regionale, in violazione delle norme sul procedimento amministrativo non aveva valutato la memoria procedimentale presentata dalla società ricorrente, a mezzo della quale era stato esplicitato che i tre asinelli non dichiarati nella domanda di finanziamento, in realtà venivano utilizzati dalla società a scopo sportivo (c.d. da trekking) e quindi non avrebbero potuto essere equiparati a tutti gli animali ricondotti ad un “uso biologico”. Dunque, i rilievi formulati dal Dipartimento regionale ed afferenti, come detto, la discrepanza tra gli animali dichiarati e quelli presenti nella banca dati nazionali, non avrebbero potuto legittimare un provvedimento di archiviazione del finanziamento richiesto, in virtù delle osservazioni presentate dalla società ricorrente. Ed ancora, l’Avv. Rubino rilevava in giudizio come la società ricorrente non aveva in alcun modo violato le disposizioni attuative del bando, mentre il provvedimento di archiviazione avrebbe dovuto ritenersi posto in violazione del principio del legittimo affidamento e del favor partecipationis. Ebbene, con sentenza del 16.07.2024, condividendo le argomentazioni sostenute dall’Avv. Rubino, il TAR-Palermo ha ritenuto che l’Amministrazione regionale era certamente in possesso di elementi in grado di spiegare la discrepanza dei dati tra il numero di animali dichiarati nella domanda e quelli risultanti nella Banca dati nazionale, differenza non frutto di una omissione o di un errore, ma di una corretta scelta. Con la predetta pronuncia il TAR-Palermo ha dunque accolto il ricorso della società ricorrente e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento di archiviazione impugnato, condannando l’Assessorato regionale al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente.
Pertanto, per l’effetto di detta pronuncia la società agricola F.V. potrà ottenere i finanziamenti relativi alle annualità dal 2015 al 2018.
A poche ore dalla presentazione del progetto di restyling dello Stadio Vincenzo Presti e dal ritrovato entusiasmo verso lo sport grazie alla storica promozione del Gela Calcio in Serie D, emergono i primi particolari sugli affidamenti per la realizzazione del nuovo impianto.
Il Comune di Gela per la manutenzione dello stadio ha avuto dall’art della Regione sicilia un finanziamento di 196.000 euro. L’amministrazione comunale si è avvalsa della modalità affidamento diretto sotto soglia, rispetta alla cifra massima di 150.000 euro a fronte della quale avrebbe dovuto essere bandita la gara di appalto ed ha affidato i lavori per un importo di 149.897,74 euro alla società Sa.Ma srl con sede legale in via Erofilo 13, come si evince dalla delibera pubblicata sul sito istituzionale.
“Nel dicembre scorso – spiega il sindaco Di Stefano- l’Ars ha stanziato la somma di 196 mila per la realizzazione dell’impianto si illuminazione dello Stadio . L’affidamento è stato assegnato attraverso il Mepa (mercato elettronico) previsto dalla legge : ogni Comune abbattere i tempi delle gare con il metodo sottosoglia e scegliere la società che può servire a realizzare i progetti senza sottostare a lungaggini che bloccano i lavori. L’affidamento è stato seguito direttamente dall’ufficio preposto del Comune di Gela. Non conosco la società che ha ottenuto l’appalto ma mi auguro che realizzi il progetto in tempi brevi”.
Negli ambienti politici si vocifera che si tratti di società vicina al gruppo di Fratelli d’Italia.
L’affidamento sotto soglia si riferisce agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a determinate soglie economiche, stabilite a livello europeo. Questi appalti sono regolamentati dal D.Lgs. 36/2023 e possono essere affidati con diverse procedure, tra cui l’affidamento diretto e la procedura negoziata senza bando.
Gli affidamenti sotto soglia sono contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che non raggiungono i valori di soglia previsti dal regolamento europeo.
E’ consentito per appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, e per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro. Procedura negoziata senza bando: è utilizzata per importi superiori ai limiti dell’affidamento diretto, ma inferiori alle soglie di rilevanza europea, previa consultazione di un numero minimo di operatori economici.
Il D.Lgs. 36/2023 ha ridefinito le procedure per gli appalti sotto soglia, consentendo l’affidamento diretto fino a 150.000 euro per i lavori. Il Decreto Semplificazioni 2025 non ha modificato le soglie, ma ha mantenuto la possibilità di affidamento diretto per lavori fino a 150.000 euro e per servizi/forniture fino a 140.000 euro. Requisiti:Per importi inferiori a 40.000 euro, le stazioni appaltanti sono esonerate dalla verifica sistematica dei requisiti degli operatori, che possono attestare il possesso mediante dichiarazione sostitutiva.
In genere non sono richieste garanzie provvisorie, ma se richieste non possono superare l’1% del valore del contratto, mentre la garanzia definitiva può essere esclusa in determinate situazioni. Procedure ordinarie:È possibile utilizzare procedure ordinarie (es. gara) per gli appalti sotto soglia, rispettando il principio di risultato e la rotazione degli incarichi
C’è anche un pizzico di sicilianità, ai campionati europei under 21 di calcio, in corso di svolgimento in Slovacchia. Nello staff degli azzurrini (6 punti in due partite ed in testa al girone con la Spagna), figura anche la dottoressa in alimentazione e nutrizione umana, Maria Luisa Cravana, biologa e dietista.
Di origini buterese, Maria Luisa ha già prestato il proprio contributo anche nella nazionale under 17.
Figlia di Gaetano Cravana (già dirigente del Commissariato di Polizia di Gela), Maria Luisa lavora al Laser Milano Medical Center e allo Sport Health Colli Albani di Roma. Ha uno studio privato anche a Butera.
Si insedierà mercoledì prossimo, il nuovo presidente del tribunale di Enna. Si tratta di Miriam D’Amore, ex presidente della Sezione Penale del Tribunale di Gela.
Piemontese di Cuneo, D’Amore ha ricoperto ruoli importanti nella magistratura nella lotta alla mafia. E’ stata procuratore facenti funzioni al tribunale di Gela, pubblico ministero a Caltanissetta, giudice del lavoro e componente della Corte d’Appello e della Corte d’Assise d’Appello nissena.