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Giudiziaria

Il Cefpas condannato a rimborsare le spese legali ad un revisore

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Caltanissetta – Il CEFPAS e’ stato condannato a rimborsare le spese legali ad un proprio revisore.

Il Dr. G.G., originario di Palermo, allora dipendente della Regione Siciliana, nel 2016 veniva nominato componente del Collegio dei Revisori del Centro per la Formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario.

Nel 2019 il Direttore del CEFPAS depositava presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta un esposto contro i componenti del Collegio dei Revisori, ivi compreso il Dr. G.G., assumendo l’illegittimità dei rimborsi spese richiesti dai Revisori del CEFPAS in ragione della funzione svolta.

A seguito dell’esposto, veniva dunque avviato un procedimento penale a carico dei componenti del Collegio dei Revisori del CEFPAS che veniva definito dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, il quale, rilevando l’infondatezza della notizia di reato, emetteva un’ordinanza di archiviazione.

A questo punto, il Dr. G.G., essendo stato assolto con formula assolutoria ed in ragione del fatto che il procedimento penale in questione era scaturito da fatti riconducibili alla funzione di Revisore del CEFPAS (Ente strumentale della Regione Siciliana) richiedeva allo stesso CEFPAS, in virtù della specifica normativa regionale, il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nell’ambito del detto procedimento penale.

La richiesta tuttavia veniva negata dal direttore del CEFPAS, il quale assumeva la non rimborsabilità delle spese sostenute dal revisore, ritenendo insussistenti i presupposti per il rimborso e contestando anche la quantificazione del rimborso richiesto.

Dopo avere esperito il tentativo di mediazione, anch’esso risultato infruttuoso stante il rifiuto di partecipare alla mediazione da parte del CEFPAS, il dr. G.G. con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, avviava innanzi al competente Tribunale di Caltanissetta un procedimento semplificato introdotto a seguito della riforma Cartabia, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali sostenute nell’ambito del suddetto procedimento penale, nonché la condanna del CEFPAS al pagamento delle predette spese.

A sostegno dell’azione promossa gli avv.ti Rubino e Piazza evidenziavano che, ai sensi dell’art. 39 della L.R. 145/80 e dell’art.24 della L.R. 30/2000, a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio e dei compiti d’ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità è assicurata l’assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, pertanto, la richiesta di rimborso formulata dal Dr. G.G. avrebbe dovuto ritenersi pienamente fondata.

Gli Avv.ti Rubino e Piazza deducevano in giudizio come, nel caso di specie, dovevano considerarsi sussistenti tutti i presupposti richiesti dalla normativa di riferimento per potere accordare al proprio assistito il richiesto beneficio, ovvero: 1) era stato ingiustamente convenuto in giudizio per fatti connessi alla funzione di componente del Collegio dei Revisori del CEFPAS; 2) era stato pienamente assolto dal procedimento penale in questione. 

Inoltre, i difensori, contrariamente a quanto sostenuto dal direttore del CEFPAS, rilevano altresì la quantificazione del rimborso delle spese processuali risultava conforme alle vigenti tariffe forensi.  

Con sentenza del 7 giugno 2024 il Tribunale civile di Caltanissetta, condividendo integralmente le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Piazza, ha accolto il ricorso, e per l’effetto, ha dichiarato il diritto del Dr. G.G al rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento penale. 

Per effetto della sentanza il CEFPAS è stato condannato al pagamento sia delle somme dovute a titolo di rimborso spese legali del suddetto procedimento penale, sia delle spese giudiziali del procedimento svoltosi innanzi al Tribunale civile di Caltanissetta.

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Giudiziaria

Sentenza amianto killer: difesa condannata

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Roma – Amianto killer nelle navi della Marina: la Difesa condannata in via definitiva a risarcire 400mila euro la famiglia di Michele Cannavò morto di mesotelioma.

La vittima è stata esposta senza protezione per 34 anni nei cantieri e sulle navi .

Una nuova, pesante condanna, appena passata in giudicato, quindi definitiva, per il Ministero della Difesa: il Tribunale Civile di Roma ha stabilito un risarcimento di circa 400mila euro in favore dei familiari di Michele Cannavò, motorista navale della Marina Militare, deceduto a causa di un mesotelioma pleurico provocato dall’esposizione prolungata all’amianto.

Cannavò, originario della provincia di Catania, e residente a Siracusa, ha servito per 34 anni lo Stato tra il servizio militare e civile, operando in ambienti contaminati e privi di adeguate protezioni. Imbarcato su diverse unità navali – tra cui la Nave Albatros e il MOC 1201 – e impiegato nell’Arsenale Militare di Augusta, è stato quotidianamente a contatto con fibre di amianto: nei motori, nei corridoi, nei rivestimenti delle condotte, fino agli stessi ambienti di vita delle navi.

Un’esposizione continua, intensa e silenziosa, che gli è costata la vita. La diagnosi è arrivata nel 2019. La morte, appena due mesi dopo.L’INAIL ha riconosciuto il nesso causale tra l’infermità e le mansioni svolte in Marina, nel periodo del servizio civile. Una conferma ulteriore della gravità della negligenza istituzionale.

“Finalmente giustizia per la famiglia Cannavò” – commenta Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto e legale dei familiari – “Questo risarcimento non potrà restituire Michele ai suoi cari, ma rappresenta un passo in avanti verso la tutela delle vittime e la bonifica definitiva dell’amianto da navi e arsenali militari.”

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Giudiziaria

Inchiesta Camaleonte: assolti gli imprenditori Luca e il dirigente di polizia Giudice

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Cade in primo grado l’impianto dell’inchiesta Camaleonte che ha coinvolto gli imprenditori Luca accusati di rapporti con clan mafiosi.

Il presidente del collegio penale Miriam D’Amore ha assolto tutti gli imputati perché il fatto non sussiste. Sono stati assolti il fondatore del gruppo Salvatore Luca, il figlio Rocco, il fratello Francesco, il genero Francesco Gallo, la moglie Concetta Lo Nigro, la figlia Maria Assunta Luca e la cognata Emanuela Lo Nigro. Tutti gli imputati hanno  respinto sempre l’accusa di legami con la mafia. I Luca si sono dichiarati, invece, vittime e hanno sostenuto che il loro patrimonio era frutto del lavoro. Lacrime,commozione e abbracci tra i componenti della famiglia Luca alla lettura del dispositivo di sentenza.

E’ stato assolto anche il dirigente di polizia Giovanni Giudice, che ha rinunciato alla prescrizione maturata. Era accusato di aver favorito i Luca, tesi sempre respinta.

La prescrizione, con esclusione dell’unica aggravante, è stata decisa per l’ altro poliziotto coinvolto Giovanni Arrogante. 

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Giudiziaria

Assolto dall’accusa di danno erariale per 3 mln

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Il Dott. L.N. è un dirigente di terza fascia della Regione Siciliana che, a partire dal 2018 sino alla cessazione dell’incarico, ha svolto le funzioni di responsabile dell’unità operativa “Potenziamento delle attività produttive” dell’IPA di Palermo.

Nell’ambito dell’incarico, il Dott. L.N. si è occupato di finanziamenti comunitari in favore delle imprese siciliane  (c.d. misura 121). Con atto di citazione, la Procura Regionale della Corte dei Conti gli ha contestato in solido con altri funzionari e dirigenti della Regione Siciliana, un danno di oltre 3 milioni di euro.

E’ stato contestato al dott. N. di aver consentito, pur in presenza di gravi irregolarità progettuali, alla società dei fratelli D.L. di conseguire un contributo pubblico pari ad euro 3.133.015,98  che era stato stanziato ai fini dell’ammodernamento tecnologico di un mattatoio esistente per bovini, ovini e suini, ubicato in Monreale (PA).

La Procura Regionale ha contestato al Dott. N. di aver ritardato i controlli volti ad accertare l’effettiva realizzazione delle opere di ammodernamento del mattatoio consentendo, per questa via, ai titolari dell’impresa di installare – prima delle verifiche previste – taluni macchinari che avrebbero costituito dei “meri simulacri”, ovvero riproduzioni non funzionanti di alcune attrezzature oggetto del finanziamento.

Il Dott. L.N., pur consapevole delle irregolarità in questione, avrebbe attestato, secondo la Procura Regionale, la regolare attuazione dell’iniziativa progettuale una volta effettuato personalmente i controlli sopra citati.Il Dott. L.N. ha dunque conferito mandato difensivo agli Avv.ti Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi.I legali del Dott. N. hanno evidenziato come il lieve ritardo nella effettuazione delle verifiche previste era stato determinato dall’enorme carico di lavoro che gravava sull’Unità Operativa che seguiva, a quel tempo, ben 30 progetti riconducibili alla misura 121 (cui corrispondevano ben 30 verifiche in loco) e che risultava, altresì, impegnata in relazione alla attuazione di altri finanziamenti comunitari.

Non vi era, quindi, alcuna volontà di favorire indebitamente la Società che aveva fatto richiesta di sovvenzioni. I legali del dott. N. hanno sottolineato come non potessero ravvisarsi profili di dolo o di grave colpevolezza dalle risultanze del controllo effettuato presso il mattatoio.

I controlli, infatti,  sono stati concentrati sull’impianto di macellazione che costituiva l’elemento centrale del progetto sottoposto a finanziamento; impianto perfettamente funzionante.

I difensori hanno evidenziato come le attrezzature indicate dalla Procura come non  funzionanti costituissero dei macchinari secondari, che nulla avevano a che vedere con le linee di macellazione e, dunque, con le opere principali del progetto ammesso a finanziamento.I medesimi legali hanno, inoltre, evidenziato che non era possibile pretendere che i verificatori regionali accertassero il funzionamento di ogni singolo macchinario, data la considerevole estensione dell’iniziativa progettuale.In ogni caso, hanno osservato gli stessi difensori,  il dott. N. e gli altri funzionari si sarebbero trovati in “una situazione di errore scusabile”, in ragione dei sofisticati artifici e raggiri che sarebbero stati perpetrati dai titolari dell’impresa destinataria del finanziamento pubblico.In totale adesione ai rilievi difensivi degli Avv.ti Rubino e De Marco Capizzi, la Corte dei Conti ha pronunciato sentenza di assoluzione nei riguardi nel Sig. L.N., non ravvisando alcuna condotta colpevole.

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