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Giudiziaria

Il Tar dichiara legittimo il calendario venatorio per la stagione di caccia 2023-2024 approvato dalla Regione

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Palermo – L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, ha approvato e a regolamentato il calendario venatorio per la stagione venatoria corrente-anno 2023/2024.

Il Decreto è stato impugnato dalle Associazioni Legambiente Sicilia, Associazione Italiana Per Il World Fund For Nature (Wwf Italia) Onlus e LIPU, l’Ente nazionale protezione animali (enpa) onlus, la LNDC Animal protection, Lega per l’Abolizione della Caccia, le quali, asserendo la presunta violazione del parere reso dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), nonché la violazione di alcune prescrizioni normative di settore, hanno instaurato un contenzioso innanzi al TAR-Palermo, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione degli effetti del calendario venatorio.

Le Associazioni ricorrenti hanno contestato sia l’apertura anticipata del prelievo venatorio in relazione ad alcune specie, sia le date di chiusura della caccia con riguardo al prelievo venatorio di altre specie, soprattutto in ragione degli incendi che hanno interessato nel luglio del 2023 la Regione Sicilia e che a detta delle predette Associazioni avrebbero inciso sulla fauna selvatica.

Sono intervenute in giudizio le associazioni: Unione Associazioni Venatorie Siciliane – UN.A.VE.S LCS – Liberi Cacciatori Siciliani, l’A.N.CA. – Associazione Nazionale Cacciatori, l’Associazione Italcaccia Sicilia e la Federazione Italiana della Caccia- Consiglio Regionale Sicilia.

L’UN.A.VE.S, ha conferito mandato difensivo agli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, i quali hanno rilevato l’infondatezza delle argomentazioni sostenute delle parti ricorrenti, in quanto il calendario venatorio 2023-2024 ha previsto alla lettera d) dell’art. 16 – aree di divieto di caccia, relativamente ad alcune zone percorse dagli incendi ed evidenziando come il carattere limitato nel tempo e degli spazi realmente interessati dagli incendi del 2023 non avrebbe potuto giustificare in alcun modo la rivisitazione del calendario venatorio.

Condividendo le argomentazioni difensive con ordinanza del 19 ottobre 2023, il TAR-Palermo da un canto in merito al prelievo venatorio del coniglio selvatico ha osservato che il provvedimento assessoriale impugnato dalle Associazioni ambientalistiche deve considerarsi conforme al parere reso dall’ISPRA e da un altro canto ha rilevato l’inutilità di qualsivoglia sospensione cautelare, volta a differire la data di decorrenza della caccia delle specie (tortora, colombaccio, quaglia e coniglio selvatico).   Pertanto, con la prefata pronuncia il TAR-Palermo ha respinto l’istanza cautelare proposta dalle Associazioni ed ha condannato le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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Giudiziaria

Viola resta Procuratore al Tribunale di Milano

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Roma – Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 7 aprile 2022, ha disposto la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano del dott. Marcello Viola.

La nomina del dott. Viola è stata impugnata, innanzi al TAR Lazio – Roma, sia dal dott. Romanelli (Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano) sia dal dott. Amato (Procuratore della Repubblica di Bologna).

Il dott. Marcello Viola (originario di Cammarata – AG), con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impdiduglia, si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto di entrambi i suddetti ricorsi.

In particolare, gli avv.ti Rubino e Impiduglia hanno sostenuto la legittimità della delibera di nomina del dott. Viola e la palese infondatezza delle censure mosse dai ricorrenti.

Il TAR Lazio ha rigettato i ricorsi proposti dai dottori Amato e Romanelli, condannandoli al pagamento delle spese legali.

Il dott. Romanelli ha, pertanto, proposto appello avverso la sentenza del TAR Lazio che ha rigettato il suo ricorso.

Il dott. Viola si è costituto innanzi al Consiglio di Stato, sempre con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impdiduglia, chiedendo il rigetto dell’appello.

Il Consiglio di Stato, condividendo le tesi difensive degli avv.ti Rubino e Impiduglia, ha rigettato l’appello del dott. Romanelli e confermato la sentenza del TAR Lazio, rilevando come “nessuna delle censure dell’appellante si mostra suscettibile di positivo apprezzamento, non riuscendo le stesse a inficiare la legittimità della procedura per cui è causa e del suo esito favorevole al dott. Marcello Viola”.

In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato come correttamente il CSM abbia riconosciuto la maggiore rilevanza delle funzioni Direttive svolte dal dott. Viola, considerando “di minor rilievo l’esperienza semidirettiva svolta dal dott. Romanelli presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo in ragione della sua durata, di poco superiore al biennio, della sua mancata sottoposizione al vaglio della procedura quadriennale di conferma e delle modalità del suo conferimento….

Inoltre, il Consiglio di Stato ha rilevato che l’incarico semidirettivo di Procuratore aggiunto presso la medesima Procura di Milano, pur se svolto dal dotr. Romanelli nell’ufficio messo a concorso, non fosse di per sé idoneo a superare le esperienze direttive vantate dal dott. Viola.

Infine, il Consiglio di Stato ha chiarito che la delibera del CSM “va condivisa, poiché la stessa illustra in dettaglio le ragioni della prevalenza del dott. Viola sotto i profili  del lavoro giudiziario, organizzativo, delle esperienze di rilievo ordinamentale e di quelle in ambito formativo. Per il parametro delle esperienze di rilievo ordinamentale la prevalenza del dott. Viola è netta, visto il suo ruolo di componente di diritto (da cinque anni) del Consiglio giudiziario di Firenze nella sua veste di Procuratore Generale del distretto”. Per effetto della suddetta sentenza del Consiglio di Stato, il dott. Marcello Viola manterrà l’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

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Giudiziaria

Finanziamento Inail in agricoltura: un errore non pregiudica

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Nel marzo 2021, l’INAIL avviava una procedura volta alla concessione di finanziamenti alle imprese agricole per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere le emissioni inquinanti.

Il finanziamento era previsto nella misura del 50 % della spesa ammissibile, per i giovani agricoltori (anche organizzati in forma societaria) e del 40 %, per la generalità delle micro e piccole imprese.

P. G., ventottenne di Naro (AG), quale rappresentante legale dell’azienda (S.r.l.s. agricola) di famiglia, partecipava al Bando, chiedendo l’ammissione, con richiesta di finanziamento pari al 50%.

Nell’agosto 2021, l’INAIL ammetteva P.G. al finanziamento, autorizzandolo alla realizzazione del progetto.

Tuttavia, nel gennaio del 2022, sempre l’INAIL comunicava la rideterminazione della misura del finanziamento – con riduzione dal 50% al 40% – in quanto la ditta di P.G. non poteva dirsi rientrante nella categoria di società appartenenti all’asse “giovani agricoltori”, dove il capitale sociale deve essere conferito in maggioranza da soggetti non ancora quarantenni.

Effettivamente, per mero errore, la domanda di finanziamento era stata richiesta sulla linea di finanziamento per i giovani agricoltori, mentre la suddetta qualifica era riferibile al solo sig. P.G. (Amministratore unico della società) e non già al soggetto che ne deteneva le quote societarie (di età superiore a 40 anni).

La questione sembrava così conclusa: l’Istituto aveva correttamente riqualificato la domanda e il sig. P.G. aveva accettato la rimodulazione, attendendo l’erogazione del contributo pari al 40 % della spesa.

Ma così non è stato. Appena un mese dopo, l’Inail annullava in autotutela i precedenti provvedimenti ed estrometteva dal finanziamento la ditta del sig. P.G., non avendo, a suo dire, i requisiti per partecipare alla procedura di finanziamento.

Ed allora, il sig. P. G. rappresentato e difeso dagli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Gatto, nell’aprile 2022, presentava ricorso davanti al Tar Palermo, chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione, evidenziandone l’illegittimità sotto più profili.

Secondo gli Avvocati Rubino e Gatto, l’errore di compilazione effettuato dal sig. P.G. doveva intendersi senz’altro sanabile nell’ambito dell’attività di verifica delle domande svolte dall’INAIL. Ciò in quanto le due linee di finanziamento (50 % e 40 %) facevano parte di un’unica procedura di finanziamento, dove la qualifica di giovane agricoltore avrebbe potuto incidere solo sull’ammontare del finanziamento non già sull’ammissibilità delle domande.

A seguito dell’udienza del 6 marzo 2024, il Tar Palermo, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino e Gatto, ha accolto il ricorso del sig. P.G., ritenendo il provvedimento di esclusione “sproporzionato nella parte in cui anziché limitarsi a “riqualificare” la domanda, erroneamente avanzata come “giovane agricoltore”, ha escluso totalmente il finanziamento per un soggetto che aveva tutti i requisiti per accedervi”.

Contestualmente, dunque, l’INAIL è stato condannato ad adottare il provvedimento di ammissione al finanziamento della ditta di P.G

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Giudiziaria

Emessi 13 provvedimenti di misure di prevenzione

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Il Questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, ha emesso tredici provvedimenti applicativi di misure di prevenzione nei confronti di persone che si sono rese responsabili di gravi condotte antisociali.Sette provvedimenti riguardano l’ammonimento di soggetti che si sono resi autori di violenza domestica, minacce, percosse e lesioni personali nei confronti di conviventi ed ex compagne. Cinque provvedimenti di avviso orale sono stati emessi nei confronti di soggetti che, a vario titolo, si sono resi autori di reati concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, porto di armi od oggetti atti ad offendere, furto e resistenza a pubblico ufficiale. Un daspo urbano è stato emesso nei confronti di un 39enne di Niscemi, il quale in stato di ubriachezza si è reso autore di episodi di violenza all’interno di un bar. Allo stesso è stato vietato l’accesso e lo stazionamento ai pubblici esercizi del centro storico per un periodo di due anni. Inoltre, su proposta del Questore, è stata irrogata dall’Autorità giudiziaria anche una misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nei confronti di un soggetto resosi autore di reiterati maltrattamenti nei confronti di familiari conviventi. Con i provvedimenti di prevenzione emessi dal Questore i predetti sono stati tutti invitati a cambiare condotta.

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