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Giudiziaria

I dipendenti pubblici assolti nei procedimenti penali hanno diritto al rimborso delle spese

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Il dr. I.T. Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana era stato sottoposto ad un giudizio penale, in concorso con altri, presso il Tribunale di Gela.

All’esito dell’udienza preliminare del 21 febbraio 2020, il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Gela ha pronunciato sentenza con cui dichiarava non luogo a procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato ascritto, perché il fatto non costituisce reato.

Il dr. I.T., giudicato assolto dai reati contestati, richiedeva all’Amministrazione di appartenenza – Assessorato della Salute della Regione Siciliana – il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio, ma tuttavia l’amministrazione regionale, in ragione del parere negativo reso dall’Avvocatura Distrettuale di Caltanissetta, negava il rimborso richiesto.

A questo punto il dr. I.T., con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, proponeva un giudizio innanzi al Tribunale di Palermo contro l’Assessorato Regionale della Salute, evidenziando l’erroneità del diniego reso dall’Amministrazione regionale e deducendo di contro la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la liquidazione e la corresponsione degli importi richiesti e chiedendo la condanna al pagamento di quanto spettante.

Gli avv.ti Rubino e Piazza contestavano il parere reso dall’Avvocatura dello Stato, la quale, anziché limitarsi ad operare una valutazione sulla congruità della parcella, a fronte di una sentenza di assoluzione piena, sosteneva che le disposizioni in materia di rimborso spese legali sostenute dai pubblici dipendenti andrebbero intese nel senso che, laddove permangano profili di responsabilità (ancorché non penale), il rimborso non potrebbe avere luogo.

In particolare, secondo la prospettazione dell’amministrazione regionale nel caso in esame il rimborso non sarebbe potuto spettare in ragione della presunta illegittimità dei provvedimenti amministrativi adottati anche dal dr. I.T..

Il Tribunale di Palermo – Sez.III Civile – con ordinanza del 26 ottobre 2022, ha integralmente accolto l’azione promossa dagli avv.ti Rubino e Piazza, condannando l’Assessorato regionale della Salute al pagamento di quanto richiesto, oltre le ulteriori spese giudiziali.

In particolare, il Tribunale di Palermo, condividendo integralmente le tesi difensive degli avv.ti Rubino e Piazza, ha affermato che “nel processo penale si potrà avere solo una “dichiarazione” di esenzione da responsabilità penale”, evidenziando l’irrilevanza della legittimità o illegittimità del provvedimento amministrativo e chiarendo che l’idea che, dopo la pronuncia di assoluzione, residui per l’amministrazione un margine per valutare la sussistenza di ulteriori profili di responsabilità di natura diversa da quella contestata in sede penale non trova conferme nelle norme di riferimento.

Anche sul quantum dovuto, il Tribunale di Palermo ha accolto le prospettazioni dei legali Rubino e Piazza affermando che l’oggetto del rimborso copre tutte le spese necessarie entro i limiti massimi previsti dalle tariffe ufficiali e non sui minimi di tariffa come sostenuto dalla difesa erariale.

Pertanto, per effetto dell’accoglimento dell’azione promossa, l’Assessorato regionale della Salute sarà costretto a rimborsare le somme spettanti al dr. I.T. e le ulteriori spese giudiziali

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Giudiziaria

Perseguitava la ex compagna: condannato

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Enna – Condannato per atti persecutori nei confronti della ex. A conclusione delle indagini condotte dalla Polizia -Squadra Mobile della Questura di Enna – il Tribunale ha condannato un ennese alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per atti persecutori e maltrattamenti nei confronti della sua ex convivente. L’uomo ha patteggiato la pena e parteciperà a specifici percorsi di recupero disposti dall’Ufficio Esecuzioni Penali.

I fatti risalgono al 2021, quando la donna maltrattata ha denunciato alla Squadra Mobile di Enna che il suo ex compagno, durante la lunga storia finita da poco, l’aveva sottoposta a maltrattamenti, offese, ingiurie, sofferenze, privazioni ed umiliazioni del tutto incompatibili con le normali condizioni di vita di una coppia e che, dopo la fine della relazione, aveva cercato di riconquistarla con frasi amorose e regalandole fiori ma, non essendoci riuscito, l’aveva minacciata di pubblicare sui social alcuni video a sfondo sessuale che li ritraevano.

Come se non bastasse, la donna scopriva, nel corso di un controllo presso un meccanico, che era stato installato a sua insaputa un localizzatore GPS collegato ad una scheda sim nella parte inferiore della sua autovettura; e così i poliziotti della Squadra Mobile, seguendo le direttive della Procura ennese, perquisivano l’abitazione dell’ex compagno della donna, trovando le confezioni di un rilevatore GPS ed una scheda sim che richiamavano esattamente il dispositivo e la scheda rinvenuti sotto l’autovettura della donna ed un applicativo sul telefono dell’uomo attraverso il quale monitorava in tempo reale gli spostamenti della macchina della sua ex compagna.

Per questi fatti la Squadra Mobile di Enna ha denunciato l’uomo in Procura per stalking e maltrattamenti nei confronti della donna. Nonostante ciò, qualche giorno dopo, la vittima aveva notato di essere piantonata, in piena notte, dal suo ex compagno nei pressi del suo luogo di lavoro e così, in preda al panico, accorreva nuovamente alla Squadra Mobile di Enna per segnalare anche quell’ episodio che le aveva provocato un forte stato di preoccupazione. La Procura di Enna chiedeva al GIP l’emissione di un provvedimento cautelare urgente del divieto di avvicinamento alla parte offesa a carico dell’uomo.

Il Questore della Provincia di Enna ha espresso soddisfazione per le indagini condotte dalla Squadra Mobile, invitando chi subisce maltrattamenti e stalking a recarsi in Questura a denunciare, in modo da avviare tempestivamente le indagini ed individuare il percorso di tutela per la vittima.

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Giudiziaria

Il Tar annulla l’interdittiva della Prefettura all’Azienda Agricola di Cuffaro

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Palermo – L’ex Presidente della Regione Totò Cuffaro, oggi leader di Nuova democrazia cristiana – oltre che di politica – da alcuni anni si occupa di coltivazioni nella sua tenuta di San Michele di Ganzaria, zona fertile e ricca del catanese.

La Prefettura di Catania aveva emesso nei confronti della società agricola dell’ex Presidente della Regione un’informativa interiettiva antimafia.

Per effetto dell’informativa, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA – ha adottato  un provvedimento di decadenza di tutti i contributi (connessi alle coltivazioni biologiche) erogati all’Azienda e intimato la restituzione delle somme già percepite.

Pertanto, l’Azienda Agricola – con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino, Lucia Alfieri Giuseppe Impiduglia e Calogero Marino – ha proposto un ricorso innanzi al Tar Catania volto all’annullamento dei provvedimenti.

Con il ricorso è stato sostenuto che l’informativa interdittiva, a carico della ditta ricorrente, fosse illegittima in quanto fondata, sostanzialmente, solo sulla ben nota vicenda giudiziaria relativa a Totò Cuffaro e definita processualmente nel 2010 (per la quale è, peraltro, pendente un giudizio innanzi alla CEDU)

In esito all’udienza cautelare, il Tar Catania ha accolto la domanda cautelare, sospendendo i provvedimenti con i quali era stata disposta la restituzione dei contributi erogatie onerando l’Amministrazione di riesaminare la vicenda.

A seguito dell’ordinanza, la Prefettura di Catania ha confermato l’informativa, sostenendo nuovamente che la sentenza di condanna emessa dalla Cassazione fosse idonea a giustificare l’adozione dell’informativa interdittiva.

Contro il nuovo provvedimento gli avv.ti Rubino, Alfieri, Impiduglia e Marino hanno proposto motivi aggiunti di ricorso, rilevando come la pena inflitta dalla Cassazione fosse già scontata a far data dal 2015 e per di più con una condotta esemplare da parte di Cuffaro, che durante il periodo di detenzione ha, anche, conseguito la laurea in giurisprudenza, scrivendo diversi libri e spendendosi in più occasioni in iniziative sociali.

Ed ancora, con i motivi aggiunti di ricorso è stato rilevato come l’ex presidente della Regione siciliana è attivista dell’Associazione “Nessuno tocchi caino” , nonché fondatore, promotore e Presidente dell’ Organizzazione Onlus “Aiutiamo il Burundi”, che raccoglie fondi per il funzionamento dell’Ospedale di Rusengo a Ruyigi.

Il Tar Catania, condividendo le tesi degli avv.ti Rubino, Alfieri, Impiduglia e Marino ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando i provvedimenti impugnati. In particolare, con la sentenza, il Tar Catania ha rilevato l’assenza di qualsivoglia attuale e concreto elemento pregiudizievole a carico di Totò Cuffaro.

Per effetto dellae sentenza, vengono meno le limitazioni connesse all’ informativa interdittiva e all’azienda agricola dell’ex Presidente della Regione Cuffaro dovranno essere erogati tutti i contributi e le sovvenzioni spettanti.

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Giudiziaria

Assolti i vertici dell’Arnas per lo spostamento della Gamma camera della Medicina Nucleare

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PALERMO- Nel 2015 l’Arnas Civico di Palermo, allora guidata dal Direttore Generale Giovanni Migliore, nell’ambito dei lavori di completamento dell’edificio noto come Nuovo Oncologico (padiglione destinato ad ospitare in un unico stabile svariati reparti destinati alla cura dei tumori), ha disposto lo spostamento del reparto di medicina nucleare all’interno del seminterrato del nuovo edificio.

La Gamma Camera è uno strumento indispensabile per l’attività diagnosi dei tumori nel campo della medicina nucleare,del valore di 352.000.00 euro.

A seguito del trasferimento della macchina, l’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori falliva, con la conseguenza che i lavori non erano più ultimati.

La Procura presso la Corte dei conti invitava a dedurre il dott. Migliore, allora direttore Generale, unitamente al direttore sanitario (dott.ssa Rosalia Muré), il direttore amministrativo (dott. Vincenzo Barone), nonché il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico.

Il dott. Migliore, difeso dagli avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, rappresentava che il fallimento dell’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori costituiva un evento imprevisto ed imprevedibile, con conseguente insussistenza di qualsiasi responsabilità a suo carico per l’evento occorso.

Anche gli altri invitati a dedurre rappresentavano le proprie considerazioni.

La Procura non ha preso in considerazione tali difese ed ha notificato un atto di citazione convenendo comunque in giudizio tutti i vertici dell’Azienda.

Si costituiva in giudizio il dott. Migliore, rappresentato dagli avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, rappresentando che l’azione erariale era prescritta, e che non poteva essere imputato ai dirigenti un evento imprevedibile come il fallimento della ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori.

Inoltre, gli avv.ti Rubino e Valenza rappresentavano che nel momento in cui si dispose lo spostamento delle attrezzature non vi era alcun elemento dal quale si potesse prevedere il successivo fallimento dell’impresa esecutrice dei lavori, e che se tale spostamento non fosse stato disposto vi sarebbero state comunque delle contestazioni a carico della Dirigenza, che pertanto aveva operato correttamente ed in assenza di alternative.

Si costituivano in giudizio anche i dott.ri Barone e Bono.

In data 19 ottobre 2021 è stata depositata la sentenza di primo grado con cui la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha assolto i dirigenti da ogni addebito, confermando che la mancata esecuzione dei lavori non è imputabile ai convenuti in quanto è dovuta al fallimento dell’impresa appaltatrice, che costituiva un evento imprevisto ed imprevedibile.

Inoltre, il Giudice contabile ha chiarito che nel momento in cui fu adottata la decisione di disporre il trasferimento delle attrezzature i dirigenti non avevano alcuna alternativa, in quanto si trattava di un atto dovuto ai fini del sollecito completamento dei lavori.

Avverso la sentenza appena ricordata la Procura Regionale interponeva appello.

Ancora una volta il dott. Giovanni Migliore si costituiva in giudizio, difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, eccependo l’inammissibilità dell’appello in quanto generico, e ribadendo che lo spostamento della gamma camera era stato disposto in maniera del tutto regolare.

Con sentenza depositata oggi, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, ha respinto l’appello proposto dalla Procura, confermando in pieno la statuizione di primo grado.

In particolare, il Giudice d’appello ha confermato che lo spostamento della gamma camera doveva avvenire poco prima della ultimazione dei lavori, e non a lavori ultimati, e che il fallimento della ditta esecutrice dei lavori costituisce un evento imprevisto ed imprevedibile che esonera il dott. Migliore da qualsiasi responsabilità.

Per l’effetto il Giudice d’appello ha confermato l’assoluzione dell’ex Direttore Generale, del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del dirigente tecnico. Pertanto, l’azione è stata dichiarata infondata e l’Arnas Civico è stata condannata a rifondere ai convenuti le spese legali relative al giudizio.

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Direttore Responsabile: Giuseppe D'Onchia
Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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