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Giudiziaria

Il padre separato che paga il mutuo, ha diritto alla riduzione sul mantenimento

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I nuovi poveri sono i mariti e padri separati. Oltre le schiere di disoccupati. Sono quei che da uno stipenduo medio di 1.500 euro mensili ne devono versare 1.200 fra mutuo per la casa conuigale, mantenimento per la moglie ed i figli ed affitto per il monolocale della nuova vita da single. Restano 300 euro per le utenze e di maggiore non se ne puo’ parlare… e le ex mogli non vogliono sentire ragioni.

Una sentenza storica e’ stata emessa al tribunale di Gela. A seguito di legittima richiesta dell’Avv. Giada Scerra in favore del suo assistito, il Tribunale di Gela con sentenza, ha stabilito una notevole riduzione dell’assegno di mantenimento dei figli da parte del padre su cui grava il pagamento del mutuo per la casa coniugale assegnata all’ex coniuge, dove vive con i figli.

In sede di separazione o divorzio, per stabilire l’importo dell’assegno di mantenimento a favore dell’ex coniuge e del figlio, il Giudice deve innanzitutto verificare, oltre al tenore di vita mantenuto durante gli anni di matrimonio, anche la capacità finanziaria dell’ex coniuge al netto delle spese che deve regolarmente sostenere.
Tuttavia, uno dei fattori che più incide sul calcolo dell’assegno di mantenimento è certamente l’esistenza di un mutuo, specialmente se si tratta di una casa assegnata all’ex moglie.

Diversi tribunali hanno stabilito che la misura del contributo al mantenimento dei figli minori dovesse essere «legittimamente correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dalla attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto, piuttosto, ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli stessi». La Cassazione poi ha stabilito che bisogna assicurare al minore il tenore di vita in misura analoga a quello già goduto prima della crisi coniugale dei genitori. In generale, l’importo del mantenimento dipende anche dalle risorse economiche dei genitori, ricavabili da una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, con riferimento anche alle concrete capacità lavorative e alla potenzialità di produrre reddito

La quota di separazioni in cui la casa coniugale è stata assegnata alle mogli è aumentata dal 57,4% del 2005 al 60% del 2015 e arriva al 69% per le madri con almeno un figlio minorenne. E nel 94% delle separazioni il tribunale impone al padre un assegno di mantenimento.

Le difficoltà economiche dei padri separati si ripercuotono anche sul rapporto con i figli, spesso foraggiati dalle madri in collera.

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Giudiziaria

Cade in Cassazione l’accusa di associazione a delinquere per Montante

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L’8 luglio del 2022 l’ex leader degli industriali nisseni ed ex paladino dell’Antimafia Antonello Montante era stato condannato a 8 anni di carcere, sei anni in meno del primo grado. Ma ora con la decisione della Cassazione la sua pena dovrà essere ricalcolata e ridotta.


La sesta sezione della Cassazione ha fatto cadere per Montante l’accusa di associazione a delinquere. Cadono le accuse anche per i reati di rivelazione del segreto di ufficio e di accesso abusivo a sistema informatico, “in questo ultimo caso limitatamente alle condotte poste in essere fino al giugno 2014”.
I giudici hanno disposto, quindi, un appello bis per il ricalco della pena per i reati di accesso abusivo compiuti dopo il 2014 e di corruzione, fattispecie per le quali è stata dichiarata “irrevocabile la responsabilità penale”.

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Giudiziaria

Morte Vittoria Caruso: chiesti 8 anni di carcere per il giovane alla guida

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Otto anni di reclusione per Gaetano Vizzini, il 23enne di Catania che il 17 marzo 2019 effettuò un testa coda a 120 chilometri orari, provocando la morte della quindicenne Vittoria Maria Caruso (nella foto) che si trovava sui sedili posteriori dell’auto: è la richiesta formulata dal pubblico ministero Luigi Lo Valvo che era partito da una richiesta di condanna pari a 12 anni di reclusione, poi ridotti a 8 per il rito abbreviato (chiesto e ottenuto dall’imputato nella scorsa udienza) che consente lo sconto di un terzo della pena. La famiglia è assistita da Giesse, gruppo specializzato nel risarcimento di incidenti stradali mortali, e con l’avvocato fiduciario, Rita Parla, si è allineata alle richieste del pubblico ministero chiedendo, in aggiunta, la revoca della patente. L’incidente avvenne poco dopo le 22 sulla strada statale 117 “Contrada Farello” a Gela. Vizzini, alla guida della Fiat Panda della madre, imboccò una strada chiusa al traffico in direzione del cimitero di Farello. In auto, insieme a lui, altri tre ragazzi tra cui appunto Vittoria. Dopo aver raggiunto i 120 chilometri orari, Vizzini tirò il freno a mano, sterzando a sinistra ed effettuando un testa coda. “Giunto a circa 30 metri da uno spartitraffico centrale – si legge nella perizia dell’ingegner Mauro Trombetta, consulente tecnico della Procura – effettuava un’improvvisa e, quasi certamente, volontaria sterzata verso sinistra in moto libero. Tale manovra innescava un moto di imbardata, favorito anche dall’avanzatissimo stato di usura dei suoi pneumatici ed il successivo e repentino ribaltamento a destra dopo aver percorso oltre 13 metri in scarrocciamento”. Quando i ragazzi vennero trasportati in ospedale, si scoprì che Vizzini era sotto l’effetto di alcol (0,46 grammi per litro) e sostanze stupefacenti (cannabis). Rimasero tutti illesi a parte Vittoria Caruso che, purtroppo, riportò ferite che si dimostrarono fatali.Il giudice ha rinviato all’udienza del 18 dicembre per repliche e sentenza.

Intanto il prossimo 2 novembre, alle 14.30, dinnanzi l’ingresso della zona nuova del cimitero Farello, si terrà un’iniziativa di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e per non dimenticare, promossa dalla mamma di Vittoria, Irene Cassarino. Previsto il volo di palloncini bianchi, con impresso il nome di ogni vittima della strada.

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Giudiziaria

Personale Ata e punteggio per servizio militare: accolto ricorso di decine di lavoratori

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Roma – Nuovo importante pronunciamento in favore di personale scolastico a cui non è stato riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del merito il corretto punteggio per il servizio militare prestato.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha infatti accolto il ricorso presentato da alcune decine di lavoratori Ata che si sono rivolti allo Studio legale Limblici Palumbo per contestare l’applicazione di una differenza nel calcolo del punteggio attribuito per il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego con il Mim da quelli attribuiti per il servizio prestato prima dell’impiego.

Una distinzione priva di un effettivo riferimento normativo che la giustifichi, come è stato chiarito in maniera univoca già nel recente passato proprio Consiglio di Stato in una importante sentenza pronunciata proprio in favore di alcuni lavoratori Ata assistiti dallo Studio Limblici Palumbo.

Adesso i giudici amministrativi, in riforma di una sentenza del Tar, hanno accolto l’istanza cautelare proposta ritenendo che “che i motivi dedotti appaiono assistiti da apprezzabili elementi di fumus, con riguardo alla prospettata illegittimità del diverso punteggio assegnato a seconda che il servizio militare sia prestato o meno incostanza di nomina, e meritano quindi adeguato approfondimento nella sede propria di merito”.

Il Consiglio di Stato ha, in particolare, ritenuto sussista il periculum in mora, “atteso che la mancata piena valutazione del servizio militare prestato dagli appellanti con punteggio equiparato al servizio effettivo comporta un posizionamento deteriore nella graduatoria”.

“Si tratta di un nuovo importante risultato che conferma quanto rappresentato fin qui a tutela dei nostri assistiti – spiegano gli avvocati Giuseppe Limblici, Francesca Palumbo e Laura Cacciatore -, cioè che a migliaia di lavoratori viene costantemente negato da anni ormai il riconoscimento di un diritto, che è quello di godere del punteggio spettante per aver svolto non solo il servizio militare, ma anche il servizio civile”.

Il pronunciamento di merito si terrà nel febbraio 2025

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Testata giornalistica: G. R. EXPRESS - Tribunale di Gela n° 188 / 2018 R.G.V.G.
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