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Cronaca

“Io sono voce di uno che grida nel deserto”

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Rubrica di ispirazione cattolica

Gv 1, 6-8. 19-28
Dal Vangelo secondo Giovanni


Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce.


Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?»

Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa».
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo».
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando”.

“Nel tempo dell’Avvento Giovanni il Battezzatore e Maria di Nazaret ci accompagnano con la loro attesa perseverante, la loro fede salda e la loro obbedienza risoluta al Signore Veniente. La presenza di Giovanni nel IV Vangelo si caratterizza innanzitutto come quella di chi annuncia la venuta del Regno e del Messia, e questo suo ministero viene qualificato come “testimonianza”: Giovanni appare come il testimone inviato da Dio “per rendere testimonianza alla luce” (Gv 1,7) e per condurre i figli di Israele a riconoscere il Messia. Di fronte all’accoglienza della sua predicazione da parte di molti giudei, l’autorità religiosa legittima di Israele – rappresentata dai sacerdoti e dai leviti di Gerusalemme – si reca a incontrare Giovanni nel deserto e gli chiede conto della sua missione: “Chi sei tu? Sei il Cristo, il Messia che attendiamo? Sei l’Elia annunciato dal profeta Malachia per gli ultimi tempi (cf. Mal 3,23-24)? Sei il profeta escatologico uguale a Mosè che ci è stato promesso (cf. Dt 18,18; 34,10)?”. E Giovanni per tre volte risponde: «No! Non lo sono!», confessando di non essere ciò che altri pensano di lui. Egli non guarda a se stesso, non pretende attenzione alla propria persona; è soltanto uno che fa segno, un dito teso a indicare un altro. 

Non a caso, quando usa l’espressione : “Io sono”, lo fa solo per definirsi “voce”: “voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore” (cf. Is 40,3), voce che deve testimoniare ciò che vede, voce che deve obbedire senza indugio, voce prestata a chi l’ha mandato. Nessun attentato alla signoria di Gesù: è lui il Messia, è lui il Profeta! Nei vangeli sinottici è Gesù stesso ad affermare che Giovanni il Battezzatore era “l’Elia venuto e non riconosciuto” (cf. Mt 17,12-13), mentre qui Giovanni non proclama di sé neppure ciò che in realtà è. Sì, Giovanni è voce obbediente alle Sante Scritture, alla profezia di Isaia che egli adempie puntualmente, tramite la richiesta della conversione (cf. Mt 3,2.8), cioè di un impegno fattivo a raddrizzare le strade per andare incontro al Signore Veniente (cf. Mc 1,3 e par.). Giovanni non ha neppure un messaggio suo: rinnova l’invito profetico e anticipa la predicazione di colui innanzi al quale è stato mandato da Dio. 

E quando sacerdoti e leviti, insistendo nell’interrogarlo, gli chiedono conto del suo gesto profetico, l’immersione nell’acqua di chi vuole convertirsi, egli risponde che il suo gesto prepara la venuta ormai imminente, anzi l’apparizione, di uno che è già presente nel mondo eppure non è conosciuto. È qualcuno che sta alla sua sequela, cammina dietro a lui come un discepolo, eppure Giovanni non è degno di sciogliere il legaccio dei suoi sandali. Ecco la testimonianza di Giovanni, la rivelazione del mistero: il Messia Veniente è già presente, in modo nascosto, ma sta per essere manifestato proprio da lui, che tuttavia non è neppure degno di compiere il servizio dello schiavo: qui sta la grandezza dì Giovanni, nella sua capacità di farsi piccolo, di «diminuire affinché Cristo cresca» (cf. Gv 3,30). 

Ancora oggi occorre guardare all’umiltà autentica di Giovanni: a questo sono chiamati in particolare quanti, come lui, hanno la missione di annunciare Gesù Cristo: Giovanni ammonisce la chiesa e tutti gli evangelizzatori a non esigere sguardi su di loro, a non parlare di se stessi, a non trattenere presso di sé chi deve essere condotto solo a Cristo! In questo tempo di narcisismo religioso, un tempo in cui abbondano quelli che “raccontano se stessi per dare testimonianza” o che, in nome dei carismi ricevuti, ostentano senza pudore la propria persona agli occhi del mondo, Giovanni il Battezzatore è una memoria che interroga e giudica senza tregua”. Enzo Bianchi

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Cronaca

Morti il presidente di Sicindustria nissena e un giovane lavoratore

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È l’imprenditore Domenico Lorefice, 61 anni, il presidente di Sicindustria Caltanissetta una delle due vittime del gravissimo incidente stradale che si è verificato nella zona industriale gelese.

L’imprenditore è amministratore delegato della ditta Lorefice&Ponzio che da mezzo secolo opera nel settore del disinquinamento marino.

La seconda vittima è un giovane di 22 anni Kevin Provenzano che è un dipendente della Ergo Meccanica.

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Cronaca

Il Tar accoglie il ricorso su un’informativa interdittiva della Prefettura

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Palermo – Nel 2019, a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale di Bompensiere,la Prefettura di Caltanissetta emanava un provvedimento interdittivo nei confronti di una società amministrata dall’allora Sindaco, sulla base dell’asserito pericolo di infiltrazioni mafiose in forza di legami di parentela e presunte frequentazioni pregiudizievoli.

Visto il gravissimo pregiudizio arrecato alla società, legato alla preclusione di qualsivoglia attività lavorativa e comportante, dunque, il conseguente tracollo economico dell’azienda, la società, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al Tar-Palermo chiedendo l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento interdittivo.

Nelle more del giudizio, essendo decorso ormai oltre un anno dall’adozione del provvedimento interdittivo ed in ragione della sopravvenienza di fatti nuovi disegno favorevole ed idonei ad attestare l’estraneità della società da qualsivoglia ambiente malavitoso – la società medesima inoltrava un’istanza di aggiornamento del provvedimento interdittivo.

La Prefettura di Caltanissetta riscontrava negativamente la richiesta di aggiornamento, assumendo che in esito ad una nuova istruttoria non erano emersi nuovi elementi tali da poter indurre all’adozione di un provvedimento liberatorio.

Avverso tale provvedimento, la società ricorrente, sempre con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, proponeva un ulteriore ricorso innanzi al Tar-Palermo ribadendo, non solo l’inconsistenza e l’inconducenza dei fatti che a suo tempo avevano sorretto il provvedimento interdittivo, ma il sopraggiungere di circostanze tali da poter indurre ad una valutazione favorevole e di segno opposto rispetto alla precedente informativa.

Con ordinanza cautelare del gennaio 2023, il Tar –Palermo accoglieva l’istanza cautelare proposta dalla società ricorrente ed ordinava alla Prefettura il riesame delle circostanze sopravvenute di cui all’istanza di aggiornamento.

La Prefettura di Caltanissetta tergiversava al riesame delle circostanze sopravvenute e di cui all’istanza di aggiornamento in ragione della pendenza del giudizio; gli Avv.ti Rubino e Alfieri eccepivano come il modus operandi della Prefettura sviliva laratio sottesa all’istituto dell’aggiornamento delle informative antimafia,in quanto in nessun caso il rinvio ad un giudizio pendente, nonché la sua definizione sul precedente provvedimento interdittivi avrebbero potuto costituire ragione ostativa al procedimento di aggiornamento. Ciò in quanto il giudizio avverso la precedente informativa, cristallizzava lo stato di fatto esistente al momento dell’adozione del provvedimento interdittivo, stato di fatto che nelle more può mutare o comunque non essere più attuale e come tale indicativo di un concreto pericolo di infiltrazione mafiosa.

Inoltre, i legali evidenziavano come l’omessa valutazione delle circostanze poste a base dell’istanza di aggiornamento inficiavano il provvedimento adottato dalla Prefettura, il quale avrebbe dovuto considerarsi palesemente illegittimo.

Gli Avv.ti Rubino e Alfieri rilevavano che trattandosi di nuovo procedimento di valutazione avviato su istanza dell’interessato, la Prefettura – salve ragioni di urgenza tali da non consentire la dilazione dei termini di conclusione del procedimento, non sussistenti nel caso di specie,- avrebbe dovuto comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di aggiornamento.

Inoltre il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo laddove l’informativa antimafia ha una validità limitata di dodici mesi, dunque, alla scadenza del termine indicato la Prefettura avrebbe dovuto procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva.

Ed ancora, a riprova dell’illegittimità del provvedimento impugnato i legali eccepivano come tale provvedimento nulla diceva in merito alla persona del ricorrente o ad eventuali frequentazioni controindicate, né si indicavano elementi indiziari di qualsiasi genere al sodalizio mafioso.

Il Tar -Palermo ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato.

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Cronaca

Due uomini hanno perso la vita in un incidente nella zona industriale

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Un terribile incidente stradale si è verificato nella zona industriale gelese.

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