Tomba abusiva nel cimitero del Comune di Villalba: il Tar di Palermo accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento emesso dal Comune.
La storia è questa: il Sig. S.L., originario di Villalba, a seguito della morte del padre ha ereditato la tomba di famiglia all’interno della vecchia zona del cimitero comunale di Villalba.
Tuttavia, molti anni addietro, in prossimità del sepolcro di famiglia del Sig. S.L., la Sig.ra L. M. N. aveva realizzato in maniera abusiva un manufatto che pregiudicava il diritto di accesso al feretro (tumulazione e/o estumulazione) ai familiari del Sig. S.L., in quanto la tomba era stata costruita in violazione della normativa di settore pervista dall’art. 76 del D.P.R. 285/90 e della concessione edilizia rilasciata in precedenza.
Pertanto, il Comune di Villalba annullava in autotutela la concessione edilizia rilasciata alla Signora L.M.N. ed ordinava alla stessa la demolizione del manufatto abusivo. Successivamente, accertata l’inottemperanza dell’ingiunzione di demolizione disposta nei confronti della Sig. L.M.N., il Comune dichiarava l’acquisizione al patrimonio dell’Ente comunale dell’opera abusiva in questione.
Frattanto tra le due parri scaturiva un lungo contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo, senonché, nelle more del processo, il Comune di Villalba, con deliberazione della Giunta Comunale, accettava la proposta transattiva formulata dalla Sig.ra L. M. N., al fine di concludere il contenzioso in questione.
Il Sig. S.L., con atto di invito, chiedeva al Comune di Villalba di provvedere comunque alla demolizione del manufatto abusivo ma questa istanza rimaneva priva di riscontro.
Pertanto, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, il Sig. S.L. proponeva ricorso innanzi al Tar, al fine di ottenere una pronuncia volta alla rimozione dell’inerzia serbata dal Comune di Villalba sulla propria istanza, essendo stato estromesso dalla proposta transattiva e lamentando l’impossibilità di poter accedere alla propria tomba di famiglia a causa del manufatto abusivo.
Il ricorso veniva in un primo momento rigettato dal Tar e poi successivamente accolto in grado di appello dal C.G.A., che in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso avverso il silenzio e condannava il Comune di Villalba a pronunciarsi in merito all’istanza proposta dal Sig. S.L.Di conseguenza, il Comune di Villalba provvedeva a riscontrare l’istanza presentata dal Sig. S.L., la quale veniva tuttavia rigettata dall’Ente comunale sulla base della presunta impossibilità di poter procedere alla demolizione del manufatto abusivo, stante la deliberazione della G.C., con cui era stata accettata la proposta transattiva tra il Comune e la Sig.ra L.M.N..
Contro questo provvedimento, sempre con il patrocinio dell’Avv. Rubino, il Sig. S.L. proponeva ricorso innanzi al Tar- Palermo, lamentando l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto vari profili.
In particolare, l’Avv. Rubino rilevava in giudizio, come il provvedimento impugnato doveva ritenersi illegittimo, in quanto adottato dall’Amministrazione in violazione dell’attivazione del necessario contraddittorio procedimentale.
Inoltre, sempre l’Avv. Rubino, deduceva in giudizio come la deliberazione della giunta comunale con la quale era stata adottata la transazione, non fosse opponibile al Sig. S.L., ed inoltre non poteva ritenersi un atto idoneo a concludere l’iter sanzionatorio previsto dall’art. 31 D.P.R. del 380/2001, poiché solo il Consiglio Comunale, quale organo competente in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, può deliberare, solo in via eccezionale, il mantenimento dell’opera abusiva acquisita al patrimonio comunale, a fronte di prevalenti e concreti interessi pubblici all’utilizzazione dell’opera abusiva. Invece, il Comune di Villalba, in maniera illegittima, una volta acquisita l’edicola funeraria al patrimonio comunale non aveva correttamente proceduto alla demolizione del manufatto abusivo, nonostante l’assenza di un espresso deliberato del Consiglio Comunale e la mancanza di prevalenti interessi pubblici alla sua conservazione.
Con sentenza dell’otto agosto scorso, il Tar-Palermo, condividendo le argomentazioni difensive dell’Avv. Rubino, ha accolto il ricorso proposto dal Sig. S.L. ed ha annullato il provvedimento impugnato, oltre a condannare l’Amministrazione comunale al pagamento delle spese processuali in favore del Sig. S.L.
Pertanto, per l’effetto della pronuncia, il Comune di Villalba dovrà procedere alla riedizione del proprio potere in ordine all’istanza presentata dal ricorrente per non incorrere in ulteriori illegittimità.