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Giudiziaria

Tar riconosce agli studi radiologici e laboratori il diritto a ricevere le prestazioni erogate

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Il 2020 è stato caratterizzato (ad eccezione delle prestazioni rese dai laboratori di analisi e radiologi)  da una riduzione del numero di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate, conseguente alla diminuzione della domanda da parte dei pazienti che, per timore del contagio hanno gradualmente limitato la frequentazione delle strutture sanitarie, sia pubbliche che private, con il conseguente incremento delle liste di attesa e della domanda di prestazioni per l’anno 2021 .

Nel 2021, al fine di sopperire alle carenze nell’erogazione delle prestazioni delle strutture pubbliche, impegnate prioritariamente al contrasto all’ emergenza Covid-19, le strutture specialistiche ambulatoriali private hanno contribuito – erogando numeroso prestazioni ambulatoriali – a ridurre le liste d’attesa e a fronteggiare richieste di cure dei pazienti No-Covid-19.
Alla luce di queste circostanze, l’Assessorato della Salute con Decreti Assessoriali ha, tra l’altro, previsto di assegnare agli studi radiologici e ai laboratori di analisi  –  per gli anni 2020 e 2021 – un budget pari alle prestazioni erogate, anche ove nettamente superiori al cosiddetto budget storico (ossia al budget assegnato negli anni precedenti).
Il Sindacato Branche a Visita  – con ricorso proposto innanzi al TAR Palermo – ha contestato i provvedimenti di determinazione degli aggregati di spesa e di individuazione dei criteri per l’assegnazione dei budget.
Tali provvedimenti sono stati impugnati anche laddove – con riferimento agli anni 2020-2021 – non prevedono l’erogazione della cosiddetta indennità di funzione (ossia una misura volta al ristoro delle strutture ambulatoriali  e pari al budget 2019).
Con il  ricorso, il Sindacato Branche a Visita ha in particolare sostenuto che, nel determinare l’aggregato di spesa, l’Assessorato avrebbe dovuto prevedere esclusivamente le risorse  necessarie a pagare (a tutte le strutture) la suddetta indennità di funzione e non le maggiori prestazioni erogate.
I titolari di numerosi laboratori di analisi e studi radiologici delle provincie di Palermo, Agrigento, Messina, Caltanissetta e Trapani si sono opposti a tale ricorso con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Impiduglia e Girolamo Rubino.
Con apposito atto di intervento in giudizio, gli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per un vizio di notifica e per il difetto di legittimazione di SBV.
Inoltre, con l’atto di intervento, è stato rilevato come l’accoglimento del ricorso proposto da SBV (nella parte relativi ai budget 2020 e 2021)  finirebbe, da un lato,  per penalizzare irragionevolmente le strutture che, con il loro impegno, hanno consentito la riduzione delle liste d’attesa e hanno fatto fronte al minor numero di prestazione erogate dal settore pubblico; dall’altro lato finirebbe per favorire le strutture che  – per ragiono non direttamente connesse all’emergenza epidemiologica da covid 19 – hanno prestato un numero esiguo di prestazioni.
Il T.A.R. Palermo, Prima Sezione – Presidente dott. Salvatore Veneziano, Relatore dott.ssa Anna Pignataro – “in disparte le preliminari questioni in rito”-  ha ritenuto non fondata la richiesta dei ricorrenti volta alla sospensione cautelare del Decreto Assessoriale
Il TAR Palermo ha anche condannato i ricorrenti al pagamento delle spese legali.
Per effetto della suddetta pronuncia nessun ulteriore ostacolo sussiste per l’assegnazione (da parte delle ASP) ai laboratori di analisi e agli studi radiologici del budget spettante per il  2020 e il 2021

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Giudiziaria

Ata, il Ministero non riconosce il punteggio per il servizio militare

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Altri tre tribunali hanno accolto in queste settimane i ricorsi presentati dallo studio legale Limblici-Palumbo sull’annosa questione del riconoscimento del punteggio aggiuntivo per il servizio di leva prestato dal personale ATA.

La questione, lungamente dibattuta, è quella della distinzione applicata dal Ministero tra il punteggio spettante per il servizio militare svolto non in costanza di nomina, cioè quando non si è dipendenti del Ministero dell’istruzione e del merito, e quello in costanza di nomina.

La distinzione applicata dal Ministero dell’istruzione, infatti, è risultata essere illegittima e priva di qualsivoglia riferimento normativo che la giustifichi. Questo è stato chiarito in maniera univoca già un anno fa dal Consiglio di Stato in una importante sentenza pronunciata proprio in favore di alcuni lavoratori Ata assistiti dallo Studio Limblici Palumbo. Ad essere danneggiati sono soprattutto lavoratori siciliani e del Sud Italia in generale, che rappresentano la maggioranza di coloro che ogni anno presentano la domanda di inserimento.

“Si tratta di un aspetto tutt’altro che secondario – spiegano gli avvocati Giuseppe Limblici e Francesca Palumbo – se consideriamo che il punteggio riconosciuto a chi ha svolto il militare prima di essere inserito in graduatoria è pari a punti 0.6 per anno, vale a dire un decimo rispetto ai 6 punti per anno riconosciuti a chi ha svolto il servizio in costanza di nomina.

Nonostante le sentenze emesse da vari tribunali d’Italia e anche da qualche Corte di Appello, il MIM continua ad applicare questa distinzione arbitraria tra le due categorie, sottraendo punti preziosi a lavoratori. Quasi certamente, la discriminazione sarà ripetuta anche nelle graduatorie che saranno aggiornate per il prossimo triennio 2024-2027 e a questi lavoratori non resta altro da fare che proporre ricorso contro il Decreto Ministeriale per avere la giusta valutazione e poter aumentare il proprio punteggio nelle graduatorie ATA.

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Giudiziaria

Viola resta Procuratore al Tribunale di Milano

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Roma – Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 7 aprile 2022, ha disposto la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano del dott. Marcello Viola.

La nomina del dott. Viola è stata impugnata, innanzi al TAR Lazio – Roma, sia dal dott. Romanelli (Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano) sia dal dott. Amato (Procuratore della Repubblica di Bologna).

Il dott. Marcello Viola (originario di Cammarata – AG), con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impdiduglia, si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto di entrambi i suddetti ricorsi.

In particolare, gli avv.ti Rubino e Impiduglia hanno sostenuto la legittimità della delibera di nomina del dott. Viola e la palese infondatezza delle censure mosse dai ricorrenti.

Il TAR Lazio ha rigettato i ricorsi proposti dai dottori Amato e Romanelli, condannandoli al pagamento delle spese legali.

Il dott. Romanelli ha, pertanto, proposto appello avverso la sentenza del TAR Lazio che ha rigettato il suo ricorso.

Il dott. Viola si è costituto innanzi al Consiglio di Stato, sempre con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impdiduglia, chiedendo il rigetto dell’appello.

Il Consiglio di Stato, condividendo le tesi difensive degli avv.ti Rubino e Impiduglia, ha rigettato l’appello del dott. Romanelli e confermato la sentenza del TAR Lazio, rilevando come “nessuna delle censure dell’appellante si mostra suscettibile di positivo apprezzamento, non riuscendo le stesse a inficiare la legittimità della procedura per cui è causa e del suo esito favorevole al dott. Marcello Viola”.

In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato come correttamente il CSM abbia riconosciuto la maggiore rilevanza delle funzioni Direttive svolte dal dott. Viola, considerando “di minor rilievo l’esperienza semidirettiva svolta dal dott. Romanelli presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo in ragione della sua durata, di poco superiore al biennio, della sua mancata sottoposizione al vaglio della procedura quadriennale di conferma e delle modalità del suo conferimento….

Inoltre, il Consiglio di Stato ha rilevato che l’incarico semidirettivo di Procuratore aggiunto presso la medesima Procura di Milano, pur se svolto dal dotr. Romanelli nell’ufficio messo a concorso, non fosse di per sé idoneo a superare le esperienze direttive vantate dal dott. Viola.

Infine, il Consiglio di Stato ha chiarito che la delibera del CSM “va condivisa, poiché la stessa illustra in dettaglio le ragioni della prevalenza del dott. Viola sotto i profili  del lavoro giudiziario, organizzativo, delle esperienze di rilievo ordinamentale e di quelle in ambito formativo. Per il parametro delle esperienze di rilievo ordinamentale la prevalenza del dott. Viola è netta, visto il suo ruolo di componente di diritto (da cinque anni) del Consiglio giudiziario di Firenze nella sua veste di Procuratore Generale del distretto”. Per effetto della suddetta sentenza del Consiglio di Stato, il dott. Marcello Viola manterrà l’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

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Giudiziaria

Finanziamento Inail in agricoltura: un errore non pregiudica

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Nel marzo 2021, l’INAIL avviava una procedura volta alla concessione di finanziamenti alle imprese agricole per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere le emissioni inquinanti.

Il finanziamento era previsto nella misura del 50 % della spesa ammissibile, per i giovani agricoltori (anche organizzati in forma societaria) e del 40 %, per la generalità delle micro e piccole imprese.

P. G., ventottenne di Naro (AG), quale rappresentante legale dell’azienda (S.r.l.s. agricola) di famiglia, partecipava al Bando, chiedendo l’ammissione, con richiesta di finanziamento pari al 50%.

Nell’agosto 2021, l’INAIL ammetteva P.G. al finanziamento, autorizzandolo alla realizzazione del progetto.

Tuttavia, nel gennaio del 2022, sempre l’INAIL comunicava la rideterminazione della misura del finanziamento – con riduzione dal 50% al 40% – in quanto la ditta di P.G. non poteva dirsi rientrante nella categoria di società appartenenti all’asse “giovani agricoltori”, dove il capitale sociale deve essere conferito in maggioranza da soggetti non ancora quarantenni.

Effettivamente, per mero errore, la domanda di finanziamento era stata richiesta sulla linea di finanziamento per i giovani agricoltori, mentre la suddetta qualifica era riferibile al solo sig. P.G. (Amministratore unico della società) e non già al soggetto che ne deteneva le quote societarie (di età superiore a 40 anni).

La questione sembrava così conclusa: l’Istituto aveva correttamente riqualificato la domanda e il sig. P.G. aveva accettato la rimodulazione, attendendo l’erogazione del contributo pari al 40 % della spesa.

Ma così non è stato. Appena un mese dopo, l’Inail annullava in autotutela i precedenti provvedimenti ed estrometteva dal finanziamento la ditta del sig. P.G., non avendo, a suo dire, i requisiti per partecipare alla procedura di finanziamento.

Ed allora, il sig. P. G. rappresentato e difeso dagli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Gatto, nell’aprile 2022, presentava ricorso davanti al Tar Palermo, chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione, evidenziandone l’illegittimità sotto più profili.

Secondo gli Avvocati Rubino e Gatto, l’errore di compilazione effettuato dal sig. P.G. doveva intendersi senz’altro sanabile nell’ambito dell’attività di verifica delle domande svolte dall’INAIL. Ciò in quanto le due linee di finanziamento (50 % e 40 %) facevano parte di un’unica procedura di finanziamento, dove la qualifica di giovane agricoltore avrebbe potuto incidere solo sull’ammontare del finanziamento non già sull’ammissibilità delle domande.

A seguito dell’udienza del 6 marzo 2024, il Tar Palermo, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino e Gatto, ha accolto il ricorso del sig. P.G., ritenendo il provvedimento di esclusione “sproporzionato nella parte in cui anziché limitarsi a “riqualificare” la domanda, erroneamente avanzata come “giovane agricoltore”, ha escluso totalmente il finanziamento per un soggetto che aveva tutti i requisiti per accedervi”.

Contestualmente, dunque, l’INAIL è stato condannato ad adottare il provvedimento di ammissione al finanziamento della ditta di P.G

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