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Giudiziaria

Il Tar dichiara estinto il giudizio sull’impugnazione dei risultato elettorali delle amministrative 2019

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Si chiude il cerchio sull’impugnazione per le elezioni del 2019 e la diatriba fra le candidate Romina Morselli e Sara Cavallo. A seguito delle Elezioni Comunali di Gela del maggio del 2019, Sara Silvana Cavallo, candidata alla carica di consigliere comunale nella lista “Avanti Gela” (collegata al candidato sindaco Spata), proponeva un ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo per la correzione del risultato elettorale. Difatti, con tale ricorso, Sarà Cavallo ha sostenuto che l’Ufficio Centrale Elettorale non avrebbe correttamente determinato il premio di maggioranza e che, tale errore, avrebbe comportato la propria mancata elezione a consigliere comunale, e conseguentemente, di converso, la proclamazione dell’Avv. Adriana Romina Morselli (candidata in una delle liste collegate al Sindaco Lucio Greco).

Alla luce dei fatti, l’Avv. Morselli, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Durante la pendenza del giudizio di cui si tratta, il legislatore regionale con l’art. 3 della l.r. n. 6 del 3 marzo 2020 ha espressamente previsto, nell’ambito dell’attribuzione del premio di maggioranza, una nuova modalità di arrotondamento dei seggi che avrebbe dato ragione a Cavallo.

Di contro, in assenza del succitato intervento normativo, il ricorso sarebbe stato sicuramente rigettato, stante il granitico orientamento giurisprudenziale favorevole alle ragioni sostenute dall’Avv. Morselli.

Con apposita memoria difensiva, gli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, in difesa dell’Avv. Morselli, hanno chiesto al T.A.R. Sicilia Palermo di sospendere il giudizio e di sollevare una questione di legittimità costituzionale per la citata norma regionale.

A seguito dell’ordinanza collegiale del T.A.R. di Palermo, che dichiarava la sospensione del giudizio e la conseguente trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per il giudizio di legittimità, l’Avv. Morselli – con il patrocinio degli Avv.ti Rubino e Impiduglia – ha depositato innanzi alla Corte Costituzionale una memoria, con la quale, veniva richiesta la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale.

La Corte Costituzionale – Presidente Giuliano Amato, Relatore Nicolò Zanon – con la sentenza emessa in data 25.01.2022 ha dichiarato incostituzionale la norma regionale siciliana, rilevando come la stessa  (in contrasto con il principio di ragionevolezza) attribuisca alla disposizione interpretata di un significato non desumibile dal suo testo originario”, produca “effetti retroattivi in lesione della certezza del diritto in materia elettorale (materia in cui “affidamento e stabilità dei rapporti giuridici sono posti a tutela di diritti e beni di peculiare rilievo costituzionale, come il diritto inviolabile di elettorato passivo”), violi “l’affidamento nutrito, in tale materia, dai candidati alle elezioni (e dagli stessi elettori)”.

A fronte della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 3 della l. r. n. 6 del 3 marzo 2020, la contro parte non provvedeva alla riassunzione della causa entro i termini di legge, e pertanto, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia, in qualità di difensori dell’Avv. Morselli, hanno richiesto al T.A.R. di Palermo di decretare l’estinzione della causa, ai sensi dell’art. 85 comma 1 del c.p.a..

Con il decreto del 20.06.2022, il Presidente della prima Sezione del T.A.R. di Palermo, condividendo le argomentazioni sostenute dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia, ha accolto l’istanza presentata dai difensori e, per  l’effetto, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cui trattasi.  Pertanto, l’Avvocato Morselli resterà in carica come consigliere comunale fino alle nuove elezioni amministrative

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Giudiziaria

Condanna definitiva per vittoriese, spacciava droga anche a Gela

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Un vittoriese di 38 anni, già sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari presso la sua abitazione, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione ipparina, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta.

L’uomo è stato ritenuto responsabile del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, commesso a Gela, Vittoria e Catania, dall’aprile al luglio del 2018. Il soggetto, che dovrà espiare la pena della reclusione di 9 anni, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa.

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Giudiziaria

Ars, l’On.Giuffrida torna in carica. Sospesa l’ordinanza della Corte d’Appello favorevole a Primavera

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Palermo – Continua il rimpallo di deputati fra ricorsi e sentenza. L’On.le Giuffrida ripenderà il seggio all’ARS, nelle more della pronuncia della Corte di Cassazione.

La controversia inizia quando l’avv. Santo Orazio Primavera, candidato non eletto nella lista “De Luca Sindaco di Sicilia – Sud chiama Nord”, aveva chiesto, con ricorso al Tribunale di Palermo, di accertare l’ineleggibilità dell’On.le Salvatore Giuffrida e di dichiararlo decaduto dalla carica di Deputato Regionale.

Il Tribunale di Palermo aveva rigettato il ricorso proposto dal Primavera, rilevando come la legge regionale siciliana prevede, in ipotesi di conclusione anticipata della legislatura, che tutte “le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione” non operano ove il candidato si collochi in aspettativa nel rispetto del termine di 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali del 10/8/2022. 

Santo Orazio Primavera aveva proposto appello avverso la pronuncia e la Corte d’Appello aveva dichiarato l’On.le Giuffrida “ineleggibile alla carica di deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana in relazione alle elezioni svoltesi il 25.9.2022”, dichiarandolo decaduto. A seguito di tale sentenza, l’ARS – nella seduta del 28 gennaio 2025 – ha dichiarato il Primavera “immesso” – a seguito del suo giuramento – “nelle funzioni di deputato all’Assemblea regionale siciliana” Con ricorso in Cassazione, l’On.le Giuffrida difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia ha impugnato tale sentenzaInoltre, con autonoma istanza presentata presso la Corte d’Appello di Palermo, l’On.le Giuffrida –sempre difeso dagli avv.ti Impiduglia e Rubino –  ha chiesto la sospensione di tale sentenza, nelle more del giudizio in Cassazione.

La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Palermo ha espresso parere favorevole all’accoglimento di tale domanda di sospensione La Corte d’Appello, con ordinanza del 19 maggio 2025 – aderendo alle tesi degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – ha accolto la richiesta di sospensione della pronuncia che aveva dichiarato ineleggibile l’On.le Giuffrida. Per effetto della pronuncia, l’On.le Giuffrida ripenderà il proprio seggio all’ARS, nelle more della pronuncia della Corte di Cassazione.

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Giudiziaria

Il Tar rigetta il ricorso dell’ex sindaco sfiduciato: via libera alle amministrative

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Realmonte- Il Consiglio Comunale di Realmonte, nella seduta del 14 marzo 2025, ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti dell’allora Sindaco in carica Avv. Santina Lattuca.A seguito dell’approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente della Regione Siciliana ha nominato il Dott. Carmelo Burgio quale Commissario Straordinario del Comune di Realmonte.

Successivamente, con provvedimento di indizione dei comizi elettorali, è stato disposto che l’elezione relativa al Sindaco e al Consiglio Comunale di Realmonte si terranno il 25 e 26 maggio 2025. L’ex Sindaco Santina Lattuca, ritenendo illegittima la delibera di approvazione della mozione di sfiducia, ha proposto innanzi al TAR Sicilia–Palermo un ricorso, chiedendo anche l’annullamento dell’atto di indizione dei comizi elettorali Per resistere a tale ricorso si sono costituiti in giudizio: il candidato a Sindaco Mallia Alessandro Pietro, la ex Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte Avv. Irene Pilato, nonché i consigliere uscenti Melissa Rita Arcuri, Teresa Siracusa, Emanuele Fiorica, Salvatore Putrone, Alessandra Rita Monachino, Fabio Lillo Incardona, tutti difesi dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, che hanno dedotto – con apposita memoria – l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Il TAR Palermo, con sentenza del 15 maggio 2025, ha rigettato il ricorso proposto dall’Avv. Lattuca, ritenendo di “prescindere dalle eccezioni in rito sollevate dalle parti resistenti attesa la palese infondatezza nel merito” delle censure mosse dall’ex Sindaco.In particolare, il TAR Palermo, condividendo le tesi degli avv.ti Rubino e Impiduglia ha ritenuto insussistenti i vizi procedimentali  dedotti dalla ricorrente e relativi “alla condotta del Presidente del Consiglio Comunale e inerenti alla calendarizzazione delle varie proposte”, rilevando che “la decisione del Presidente del Consiglio di non trattare con urgenza la questione relativa alle dichiarazioni del vicesindaco risulta legittima giacché giustificata dalla mancata rappresentazione dei motivi d’urgenza, rilevanti e indilazionabili, tali da rendere necessaria la riunione”.

Inoltre, con la sentenza, il TAR Palermo ha ritenuto legittima la sfiducia adottata nei confronti dell’Avv. Lattuca, essendo la stessa fondata “su motivazioni riferite alla conflittualità rispecchiata dalle sempre più frequenti divergenze di orientamento politico fra il Sindaco e la maggioranza dei Consiglieri Comunali e alla “mancanza di una chiara direzione politica e amministrativa e il venir meno in molte occasioni della partecipazione democratica nelle scelte di interesse collettivo”, con evidenziato “blocco delle attività amministrative e conseguente stato di paralisi”. A tali motivazioni si aggiunge anche quella costituita dallo stato di “disavanzo di bilancio che evidenza una mancanza di pianificazione e controllo adeguato delle risorse finanziarie”. 

Per effetto della sentenza del TAR Palermo i prossimi 25 e 26 maggio 2025 si terranno regolarmente le consultazioni per l’elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale di Realmonte.

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