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Giudiziaria

Il Tar dichiara estinto il giudizio sull’impugnazione dei risultato elettorali delle amministrative 2019

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Si chiude il cerchio sull’impugnazione per le elezioni del 2019 e la diatriba fra le candidate Romina Morselli e Sara Cavallo. A seguito delle Elezioni Comunali di Gela del maggio del 2019, Sara Silvana Cavallo, candidata alla carica di consigliere comunale nella lista “Avanti Gela” (collegata al candidato sindaco Spata), proponeva un ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo per la correzione del risultato elettorale. Difatti, con tale ricorso, Sarà Cavallo ha sostenuto che l’Ufficio Centrale Elettorale non avrebbe correttamente determinato il premio di maggioranza e che, tale errore, avrebbe comportato la propria mancata elezione a consigliere comunale, e conseguentemente, di converso, la proclamazione dell’Avv. Adriana Romina Morselli (candidata in una delle liste collegate al Sindaco Lucio Greco).

Alla luce dei fatti, l’Avv. Morselli, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Durante la pendenza del giudizio di cui si tratta, il legislatore regionale con l’art. 3 della l.r. n. 6 del 3 marzo 2020 ha espressamente previsto, nell’ambito dell’attribuzione del premio di maggioranza, una nuova modalità di arrotondamento dei seggi che avrebbe dato ragione a Cavallo.

Di contro, in assenza del succitato intervento normativo, il ricorso sarebbe stato sicuramente rigettato, stante il granitico orientamento giurisprudenziale favorevole alle ragioni sostenute dall’Avv. Morselli.

Con apposita memoria difensiva, gli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, in difesa dell’Avv. Morselli, hanno chiesto al T.A.R. Sicilia Palermo di sospendere il giudizio e di sollevare una questione di legittimità costituzionale per la citata norma regionale.

A seguito dell’ordinanza collegiale del T.A.R. di Palermo, che dichiarava la sospensione del giudizio e la conseguente trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per il giudizio di legittimità, l’Avv. Morselli – con il patrocinio degli Avv.ti Rubino e Impiduglia – ha depositato innanzi alla Corte Costituzionale una memoria, con la quale, veniva richiesta la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale.

La Corte Costituzionale – Presidente Giuliano Amato, Relatore Nicolò Zanon – con la sentenza emessa in data 25.01.2022 ha dichiarato incostituzionale la norma regionale siciliana, rilevando come la stessa  (in contrasto con il principio di ragionevolezza) attribuisca alla disposizione interpretata di un significato non desumibile dal suo testo originario”, produca “effetti retroattivi in lesione della certezza del diritto in materia elettorale (materia in cui “affidamento e stabilità dei rapporti giuridici sono posti a tutela di diritti e beni di peculiare rilievo costituzionale, come il diritto inviolabile di elettorato passivo”), violi “l’affidamento nutrito, in tale materia, dai candidati alle elezioni (e dagli stessi elettori)”.

A fronte della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 3 della l. r. n. 6 del 3 marzo 2020, la contro parte non provvedeva alla riassunzione della causa entro i termini di legge, e pertanto, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia, in qualità di difensori dell’Avv. Morselli, hanno richiesto al T.A.R. di Palermo di decretare l’estinzione della causa, ai sensi dell’art. 85 comma 1 del c.p.a..

Con il decreto del 20.06.2022, il Presidente della prima Sezione del T.A.R. di Palermo, condividendo le argomentazioni sostenute dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia, ha accolto l’istanza presentata dai difensori e, per  l’effetto, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cui trattasi.  Pertanto, l’Avvocato Morselli resterà in carica come consigliere comunale fino alle nuove elezioni amministrative

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Giudiziaria

Finanziamento Inail in agricoltura: un errore non pregiudica

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Nel marzo 2021, l’INAIL avviava una procedura volta alla concessione di finanziamenti alle imprese agricole per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere le emissioni inquinanti.

Il finanziamento era previsto nella misura del 50 % della spesa ammissibile, per i giovani agricoltori (anche organizzati in forma societaria) e del 40 %, per la generalità delle micro e piccole imprese.

P. G., ventottenne di Naro (AG), quale rappresentante legale dell’azienda (S.r.l.s. agricola) di famiglia, partecipava al Bando, chiedendo l’ammissione, con richiesta di finanziamento pari al 50%.

Nell’agosto 2021, l’INAIL ammetteva P.G. al finanziamento, autorizzandolo alla realizzazione del progetto.

Tuttavia, nel gennaio del 2022, sempre l’INAIL comunicava la rideterminazione della misura del finanziamento – con riduzione dal 50% al 40% – in quanto la ditta di P.G. non poteva dirsi rientrante nella categoria di società appartenenti all’asse “giovani agricoltori”, dove il capitale sociale deve essere conferito in maggioranza da soggetti non ancora quarantenni.

Effettivamente, per mero errore, la domanda di finanziamento era stata richiesta sulla linea di finanziamento per i giovani agricoltori, mentre la suddetta qualifica era riferibile al solo sig. P.G. (Amministratore unico della società) e non già al soggetto che ne deteneva le quote societarie (di età superiore a 40 anni).

La questione sembrava così conclusa: l’Istituto aveva correttamente riqualificato la domanda e il sig. P.G. aveva accettato la rimodulazione, attendendo l’erogazione del contributo pari al 40 % della spesa.

Ma così non è stato. Appena un mese dopo, l’Inail annullava in autotutela i precedenti provvedimenti ed estrometteva dal finanziamento la ditta del sig. P.G., non avendo, a suo dire, i requisiti per partecipare alla procedura di finanziamento.

Ed allora, il sig. P. G. rappresentato e difeso dagli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Gatto, nell’aprile 2022, presentava ricorso davanti al Tar Palermo, chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione, evidenziandone l’illegittimità sotto più profili.

Secondo gli Avvocati Rubino e Gatto, l’errore di compilazione effettuato dal sig. P.G. doveva intendersi senz’altro sanabile nell’ambito dell’attività di verifica delle domande svolte dall’INAIL. Ciò in quanto le due linee di finanziamento (50 % e 40 %) facevano parte di un’unica procedura di finanziamento, dove la qualifica di giovane agricoltore avrebbe potuto incidere solo sull’ammontare del finanziamento non già sull’ammissibilità delle domande.

A seguito dell’udienza del 6 marzo 2024, il Tar Palermo, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino e Gatto, ha accolto il ricorso del sig. P.G., ritenendo il provvedimento di esclusione “sproporzionato nella parte in cui anziché limitarsi a “riqualificare” la domanda, erroneamente avanzata come “giovane agricoltore”, ha escluso totalmente il finanziamento per un soggetto che aveva tutti i requisiti per accedervi”.

Contestualmente, dunque, l’INAIL è stato condannato ad adottare il provvedimento di ammissione al finanziamento della ditta di P.G

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Giudiziaria

Emessi 13 provvedimenti di misure di prevenzione

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Il Questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, ha emesso tredici provvedimenti applicativi di misure di prevenzione nei confronti di persone che si sono rese responsabili di gravi condotte antisociali.Sette provvedimenti riguardano l’ammonimento di soggetti che si sono resi autori di violenza domestica, minacce, percosse e lesioni personali nei confronti di conviventi ed ex compagne. Cinque provvedimenti di avviso orale sono stati emessi nei confronti di soggetti che, a vario titolo, si sono resi autori di reati concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, porto di armi od oggetti atti ad offendere, furto e resistenza a pubblico ufficiale. Un daspo urbano è stato emesso nei confronti di un 39enne di Niscemi, il quale in stato di ubriachezza si è reso autore di episodi di violenza all’interno di un bar. Allo stesso è stato vietato l’accesso e lo stazionamento ai pubblici esercizi del centro storico per un periodo di due anni. Inoltre, su proposta del Questore, è stata irrogata dall’Autorità giudiziaria anche una misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nei confronti di un soggetto resosi autore di reiterati maltrattamenti nei confronti di familiari conviventi. Con i provvedimenti di prevenzione emessi dal Questore i predetti sono stati tutti invitati a cambiare condotta.

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Esposto all’amianto: riconosciuti i benefici contributivi

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Catania – La Corte di Appello di Catania, ha condannato l’INPS a riconoscere la rivalutazione contributiva di Francesco Castorina, uno dei tanti lavoratori del Petrolchimico di Priolo-Augusta esposti alle fibre di amianto.

Castorina, originario di Catania e residente ad Augusta, dal 1984 ha lavorato per 35 anni come addetto alla manutenzione presso lo stabilimento del Polo Petrolchimico di Priolo-Augusta. In quel periodo l’amianto era un materiale comunemente utilizzato e veniva impiegato in varie parti degli impianti industriali. Di conseguenza, l’uomo aveva respirato le fibre killer aerodisperse nell’ambiente, senza essere tutelato adeguatamente. Quanto alle bonifiche, è emerso che vennero eseguite ben oltre l’entrata in vigore della Legge n. 257/1992 che prevedeva la tutela dei lavoratori esposti all’asbesto.

Ed è stata proprio la questione della durata dell’esposizione oltre il 1992, l’oggetto principale del braccio di ferro tra l’uomo e l’INPS perché l’operaio, dopo aver fatto richiesta del riconoscimento dei benefici pensionistici per l’esposizione all’amianto, negati dall’ente di previdenza, è andato poi in pensione con “Quota 100” percependo una rendita inferiore rispetto a quella a lui spettante. Nel 2020 la sentenza di primo grado del Tribunale di Siracusa che ha riconosciuto il diritto di Castorina alla rivalutazione contributiva. Decisione contestata dall’INPS che ha portato la vicenda presso la Corte di Appello di Catania che ha condannato l’ente e confermato il diritto dell’operaio alla rivalutazione contributiva consentendogli di ottenere la compensazione economica che gli spettava per gli anni di lavoro a contatto con la “fibra killer”.

Questa vittoria è il risultato di anni di impegno e dedizione nel difendere i diritti dei lavoratori esposti sul posto di lavoro – dichiara Ezio Bonanni, legale dell’operaio e Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto che sottolinea – “continueremo a lottare per garantire giustizia e equità per tutti i lavoratori che si trovano in situazioni simili. La nostra speranza è che questa sentenza possa servire da precedente importante per futuri casi simili, promuovendo una maggiore consapevolezza e tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.

Tutti i lavoratori che hanno prestato servizio presso il polo Petrolchimico dovrebbero vedere riconosciuti i benefici amianto, almeno quelli esposti fino al 2000. E’ assurdo dover ricorre alle vie legali, sottostare a lungaggini burocratiche, per ottenere giustizia” – aggiunge Castorina.

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